top of page

FESR–FSE+: l’autorità deve motivare la decisione di recupero dei fondi

  • 5 gen
  • Tempo di lettura: 2 min

Nel quadro della gestione dei Fondi strutturali e di investimento europei, le autorità nazionali e regionali, in collaborazione con la Commissione europea, sono responsabili dell’attribuzione, del monitoraggio e del controllo degli aiuti concessi.


Tuttavia, il rigore del quadro giuridico europeo impone che ogni decisione relativa all’ammissibilità delle spese finanziate sia adeguatamente motivata e rispetti i diritti fondamentali dei beneficiari, in particolare il diritto al contraddittorio.


Il caso seguente illustra le possibili criticità quando una decisione amministrativa di recupero non è sufficientemente motivata né correttamente notificata.


Concessione e contestazione di un aiuto europeo


Una società specializzata nel noleggio di catamarani ha beneficiato, nell’ambito del Programma Operativo FESR–FSE 2014–2020, di un contributo finanziario destinato all’acquisto di un catamarano per il trasporto turistico. Tale aiuto rientrava negli obiettivi europei di sostegno all’economia locale e allo sviluppo turistico.


Tuttavia, con comunicazione dell’autorità di gestione, rappresentata dal prefetto, la società è stata informata di una presunta irregolarità riguardante l’ammissibilità delle spese sostenute.


Tale irregolarità, non specificata, ha comportato la revoca del contributo e la richiesta di restituzione delle somme già percepite.


Motivazione insufficiente: un vizio procedurale evidente


La decisione di revoca dell’aiuto europeo non indicava alcuna circostanza concreta all’origine della presunta irregolarità. Non venivano precisati né la natura dei controlli effettuati né gli elementi a fondamento della presunta inammissibilità.


Ciò è contrario ai principi generali del diritto amministrativo francese ed europeo, che impongono una motivazione chiara e sufficiente degli atti amministrativi sfavorevoli, ai sensi dell’articolo L. 211-2 del Codice delle relazioni tra il pubblico e l’amministrazione (CRPA).


L’imprecisione della motivazione ha privato la società della possibilità di comprendere le ragioni della decisione e di organizzare la propria difesa.


Tale carenza di motivazione costituisce un’irregolarità sostanziale idonea a inficiare la legittimità della decisione.


Il ricorso amministrativo e il silenzio dell’amministrazione


A fronte di tale decisione, la società ha presentato un ricorso amministrativo chiedendo l’annullamento della richiesta di restituzione. Tuttavia, tale ricorso è rimasto senza risposta: l’amministrazione non ha né confermato la ricezione della richiesta né fornito chiarimenti supplementari.


Ai sensi dell’articolo L. 231-4 del CRPA, tale silenzio equivale a una decisione implicita di rigetto.


La società ha quindi adito il giudice amministrativo competente con un ricorso per eccesso di potere, contestando sia il merito della decisione sia la procedura seguita.


Inoltre, ai sensi dell’articolo L. 121-1 del CRPA, la prefettura ha violato il principio del contraddittorio, non avendo avviato alcuna procedura preventiva di confronto con la società.


Garantire la certezza giuridica nella gestione dei fondi europei


Questo caso evidenzia l’importanza di una motivazione rigorosa e del rispetto scrupoloso delle regole procedurali nella gestione dei finanziamenti europei.


Lo studio ELEAVOCAT mette la propria competenza in diritto amministrativo e diritto europeo al servizio di tutti gli attori coinvolti, per prevenire i rischi giuridici, mettere in sicurezza le procedure e, se necessario, risolvere le controversie.

 
 
 

Commenti


bottom of page